Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).
1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;.
2. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 1 e ne danno attuazione.».
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine, con le seguenti: 249,7 milioni per l'anno 2019 e di 399,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.