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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.030. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
55.030.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Aliquote agevolate per i veicoli destinati ai disabili)

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

ident. 55.032.