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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
55.026.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Istituzione Fondo recupero immobili pubblici e privati inutilizzati)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati», da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappatura degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 2 del presente articolo, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.
  2. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 1 sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 1 del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dell'Anci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.
  4. La cabina di regia di cui al comma 3 dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:
   a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 1 sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 1;
   b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei famigliari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;
   c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito.

  Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: dell'1.