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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.067. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
54.067. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)

  1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.