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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
54.023.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dall'anno 2019, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.