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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
54.022.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

  1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 205 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 345 milioni a decorrere dall'anno 2021.