Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.