Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di TARI)
1. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.