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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.069. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.069.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  2. Le somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.