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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.067. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.067.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Contributo per l'effettuazione di pesca sportiva)

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disciplina della pesca sportiva e ricreativa)

  1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata ad una comunicazione obbligatoria al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al pagamento di un contributo annuale compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro commisurato alta tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni, modalità ed esenzioni per l'attuazione del presente articolo.
  3. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
  4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per l'ottanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il restante venti per cento è versato al fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di ricerca scientifica sullo stato degli habitat marini e sul monitoraggio dello stato della risorsa ittica e della sua salvaguardia, nonché alle attività di promozione di pesca sportiva e ricreativa marittima.
  5. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con decreto del Ministro è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il “Tavolo Blu” della pesca sportiva nelle acque marittime, con compiti consultivi in ordine alla legislazione in materia di pesca sportivo-ricreativa in mare e di valorizzazione e sviluppo della pesca sportiva sostenibile e del turismo pescasportivo nelle acque marittime, nonché in ordine alla destinazione delle risorse, di cui al primo periodo del comma 4. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo del comma 4, nonché la composizione del “Tavolo Blu”».