Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)
1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.