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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.05.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Aumento percentuali di compensazione del legno)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.