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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.043. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
49.043. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

  1. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «in euro 3», sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,99».
  2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nei birrifici di cui all'articolo 2. comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non .superiore a 10.000 ettolitri, il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I ridotta del 40 per cento.»;
   b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma.».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal comma 2, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, nell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12 è soppresso.

  Conseguentemente:
   il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 11,54 milioni di euro per il 2019, di 12,71 milioni di euro per il 2020, di 12,98 milioni di euro per il 2021 e di 13,08 milioni di euro per il 2022;
   il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2,32 milioni di euro per il 2019, di 2,55 milioni di euro per il 2020, di 2,61 milioni di euro per il 2021 e di 2,63 milioni di euro per il 2022.