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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.030. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.030.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)

  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.
  2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.