Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis.
1. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente articolo. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.