Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco)
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.