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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
45.01.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione)

  1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  2. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
  4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  6. Il credito di imposta è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.020.
  7. All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per il 2019 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.