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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
44.07.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti)

  1. Al fine di favorire i processi di economia circolare utili al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti energetici, quali biocarburanti anche avanzati, e dei prodotti bio-chimici, gli impianti di produzione di tali prodotti alimentati da rifiuti costituiscono impianti di recupero di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Per le stesse finalità, costituiscono altresì impianti di preminente interesse nazionale gli impianti di produzione dei prodotti di cui al primo capoverso alimentati da prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti (materie prime seconde) o da sottoprodotti derivanti da produzioni realizzate a partire da materie prime rinnovabili.
  2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti degli impianti di cui al comma 1, ove non già definiti a livello europeo o nazionale, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al periodo precedente, le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione dei prodotti di cui al primo comma contengono altresì i criteri di verifica delle condizioni di cui all'articolo 184-ter specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto derivanti dai processi di trattamento autorizzati e definiscono i valori limite per le sostanze inquinanti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
  3. Alla luce del progresso tecnologico, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, sono integrate le norme tecniche specifiche e i princìpi/standard di riferimento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 in relazione alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per la produzione di prodotti energetici e bio-chimici.
  4. Al fine di contenere il consumo di suolo non antropizzato, per l'individuazione delle aree di realizzazione degli impianti di recupero è data priorità alle aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati ed alle aree industriali dismesse o parzialmente dismesse. A tal fine, all'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire, il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per il rilascio da parte dell'autorità competente del nulla osta al riutilizzo di aree in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».