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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
43.05. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

  1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni provenienti da donazione, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:
  «Art. 561. – (Restituzione degli immobili) – Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
  I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale»;
   b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:
  «Art. 562. – (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione) – Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente»;
   c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:
  «Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione nei riguardi degli aventi causa dal donatario) – La riduzione della donazione,; salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo restando l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede»;
   d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:
    «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
    Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;
   e) all'articolo 2653, primo comma, numero 1), dopo le parole: «e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi» sono inserite le seguenti: «nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili»;
   f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente, e fermo restando quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dopo il decorso di sei mesi dalla data della suddetta entrata in vigore.
  3. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili, l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima».