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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
43.05.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

  1. All'articolo 561, comma primo, del codice civile, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione».
  2. All'articolo 563 del codice civile, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.».
  3. All'articolo 2652 del codice civile, all'inizio del secondo periodo del n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 563,».
  4. All'articolo 2655 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 codice civile,».
  5. All'articolo 769 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Decorsi 20 anni dalla conclusione del contratto, la donazione diviene irrevocabile.».
  6. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «L'azione non può essere proposta decorsi 20 anni dalla donazione.».