Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27 della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.