Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.