Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Manutenzione straordinaria e rafforzamento della sicurezza delle sedi all'estero)
1. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese e di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per la manutenzione straordinaria degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro nel 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.