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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
41.027.
approvato

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
  3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo l'articolo 15-quattuordecies è inserito il seguente:
  «Art. 15-quinquiesdecies. – (Conferimento al personale medico di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo) – 1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:
   a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
   d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

  2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione può essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si può procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia entro cui essi possono esercitare la propria attività con il tutoraggio del personale dipendente della struttura. Le regioni possono anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di «Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore», «Medicina nucleare», «Radiodiagnostica», «Radioterapia» e «Neuroradiologia». In luogo della specializzazione in «Neuroradiologia» sono ammesse le specializzazioni in «Radiologia diagnostica», «Radiodiagnostica», «Radiologia» e «Radiologia medica».
  3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre assunzioni con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della stessa attività, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.
  4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. Restano salve, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione».

  4. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
  5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 4, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
  6. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
   b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
    «3) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».

I Relatori