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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.29. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
40.29.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
   b) sopprimere l'articolo 55;
   c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.