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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.32. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
4.32.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadri nei comuni montani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che, in base ai dati ISTAT riferiti all'anno 2018, abbiano registrato una diminuzione della popolazione residente superiore al 5 per cento, l'imposta sostitutiva unica del 15 per cento, come disciplinata dal presente articolo è ridotta al 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, le parole: con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione pari a 8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.