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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.

Art. 4-ter.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
  2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
  3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4-quater.
(Carbon-IVA)

  1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di «definizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.