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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
38.6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: (ACF) inserire le seguenti: adottata ai sensi del presente articolo;
    2) sostituire le parole: relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse con le seguenti: o in ragione della violazione degli analoghi obblighi previsti dalla normativa ratione temporis vigente o, comunque, dei principi generali dell'ordinamento, connessi alla, o comunque prestati in occasione della o finalizzati alla compravendita di azioni, quote di partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dai commi 12 e 12-bis, altri strumenti finanziari successivamente convertiti o rimborsati in azione emessi;
    3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 6, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al Fondo di cui al presente comma affluiscono, altresì, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   b) al comma 2:
    1) le parole da: che siano fino a: acquistato le azioni sono sostituite dalle seguenti: che hanno acquistato gli strumenti;
    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per risparmiatori si intendono gli investitori in possesso degli strumenti di cui al comma 1, diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.;
   c) al comma 3:
    1) alla lettera a), sostituire le parole: le azioni relativamente alle con le seguenti: gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai, le parole: state acquistate con le seguenti: stati in origine acquistati, le parole: avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte con le seguenti: per il tramite e dopo le parole: da questa controllate inserire le seguenti: al momento dell'operazione contestata;
    2) alla lettera b) sostituire le parole: le azioni relativamente alle con le seguenti: gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai e la parola: detenute con la seguente: detenuti;
    3) sostituire la lettera e) con la seguente:
     e) il ristoro dovrà tenere conto di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti accertati nelle sentenze o nelle pronunce di cui al comma 1. A tal fine, i risparmiatori hanno l'obbligo di produrre apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti l'effettivo percepimento di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole;
    4) sostituire la lettera f) con la seguente:
     f) resta impregiudicato il diritto per i risparmiatori di cui al presente articolo di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi del presente articolo;
   d) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, che per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 è incrementato in misura corrispondente, e costituita una cabina di coordinamento la cui dotazione organica è di complessive dieci unità, tra cui una unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, alla quale spetta il compito di coordinare e compiere le attività necessarie ad assicurare l'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli importi spettanti ai risparmiatori di cui ai commi da 1 a 11 in relazione alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente comma nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ristoro, informandone entro il 31 dicembre di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri. La cabina di coordinamento ha anche il compito di assicurare un permanente collegamento con le associazioni rappresentative dei risparmiatori di cui al presente articolo. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce anche un'apposita casella di posta elettronica dedicata, dandone evidenza sul proprio sito internet. Le dieci unità sono individuate, mediante apposito interpello, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale di cui al presente comma è collocato ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione o ente di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando o altro istituto equivalente, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Nel caso di impossibilità, per mancanza di adesioni al relativo interpello, di destinare all'esigenza di cui al presente comma personale appartenente alle amministrazioni indicate nel presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 contratti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale. Al funzionamento della cabina di coordinamento, nel limite massimo di spesa di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 90, comma 2. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di costituzione della cabina di coordinamento e i compiti specifici che dovrà svolgere.;
   e) al comma 7:
    1) dopo le parole: maggio 2016 inserire le seguenti: in quanto compatibile;
    2) dopo le parole: nell'anno 2018. inserire le seguenti: A tal fine la CONSOB individua il Presidente del collegio arbitrale che deve assicurare il coordinamento operativo tra i Collegi istituti ai sensi del presente comma anche allo scopo di garantire l'uniformità delle decisioni rispetto a fattispecie analoghe.;
    3) dopo le parole: ciascun caso inserire le seguenti: anche senza contraddittorio;
    4) dopo le parole: Tali modalità semplificate inserire le seguenti: che prevedono, in particolare, che la presentazione della domanda possa avvenire anche attraverso una modulistica predefinita che individua le fattispecie da contrassegnare, ove effettivamente ricorrenti, che ammettono alla pronuncia dell'ACF;
    5) sostituire le parole: quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 28 febbraio 2019;
    6) dopo le parole: CONSOB stessa. inserire le seguenti: Resta ferma la possibilità per il risparmiatore di presentare un articolato ricorso nell'ambito del quale può svolgere le argomentazioni ritenute opportune secondo le modalità stabilite dalla CONSOB entro il predetto termine;
    7) dopo le parole: altrimenti recuperabili. inserire le seguenti: Agli eventuali ulteriori oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    8) sostituire le parole: alle azioni con le seguenti: agli strumenti e la parola: acquisite con la seguente: acquisiti;
    9) dopo le parole: 25-bis. del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 inserire le seguenti: In tali ultimi casi si applica la normativa all'epoca vigente in merito alla compravendita degli strumenti di cui al comma 1 nonché ai principi generali dell'ordinamento. Per le finalità di cui al presente articolo non rileva la prescrizione dei diritti conseguenti agli acquisti degli strumenti di cui al comma 1.;
   f) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di procedere, mediante concorsi pubblici, al potenziamento dell'attività di vigilanza a tutela dei risparmiatori, la dotazione della pianta organica della CONSOB è incrementata di 25 unità. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
   g) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 e consentire il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande previsto dal comma 4, i risparmiatori a corredo della domanda dovranno trasmettere idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese con le modalità definite dalla CONSOB ai sensi del comma 7. Nelle ipotesi in cui il risparmiatore dichiari di non essere in possesso della documentazione inerente i diritti fatti valere o l'ACF ritenga la domanda presentata incompleta, tale documentazione potrà essere acquisita dai soggetti in possesso della stessa anche con le modalità previste con apposito protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Le modalità per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF e che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione, o delle banche dalle medesime controllate all'epoca delle operazioni, o delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell'ipotesi in cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi non riesca a reperire la documentazione richiesta o non riesca a trasmetterla nei tempi previsti per una rapida trattazione delle domande, la decisione dell'ACF, purché vi sia almeno una prova documentale del possesso degli strumenti di cui al comma 1, così come previsto al comma 3, lettera b), del presente articolo, potrà essere adottata sulla base di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di presentazione delle domande medesime.;
   h) al comma 11 sostituire le parole: e il secondo periodo sono soppressi con le seguenti: periodo è soppresso.
   i) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di evitare disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori rientranti nella definizione di cui al comma 2 e in precedenza esclusi, in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati nell'ambito delle compravendite di cui ai commi 1 e 3, lettere a) e b) e in precedenza esclusi, sono ammessi alle procedure previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017 n. 121. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.