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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
38.26.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati entro il 12 giugno 2014 presso intermediari diversi da quelli di cui al comma 1, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo strumenti finanziari subordinati» con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per l'anno 2019. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo affluiscono, le disponibilità finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli anni successivi. Al ristoro possono accedere anche i risparmiatori di cui al presente comma in possesso dei medesimi strumenti finanziari acquistati nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto. A tal fine si applica la procedura già prevista per l'erogazione dell'indennizzo forfettario nella misura stabilita per casi analoghi, fermo restando quanto previsto dal comma 12-ter, ovvero quella di cui al comma 12, per quanto compatibile. All'onere derivante dal presente comma per l'anno 2019, pari a 50.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione del ristoro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai risparmiatori di cui al comma 12.
  12-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora i ristori erogati ai sensi del comma 12-bis al fine di consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di ristoro agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 12-bis, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente comma, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.