Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica».