stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
33.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:
  « 128-bis. L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo.».
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.