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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'Irap sui privati)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.
  2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, della presente legge;
   c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, delle parole: «di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020»;
   d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge;
   e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2;
   f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.