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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
3.011.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 514, le parole: «in euro 3» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,98»;
   b) dopo il comma 514, è inserito il seguente:
  «514-bis. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
  3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche, relativa alla voce Birra, ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019, e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.