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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'imposta di registro)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.