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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
28.032.
approvato

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)

  1. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
  2. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 236.000;
   2020: – 236.000;
   2021: – 236.000.

Il Governo