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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
28.028.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.
  2. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province Italiane (UPI). Il fabbisogno di personale delle regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.
  4. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.
  5. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale, gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.
  6. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60 della presente legge. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
  7. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.