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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
27.06.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

  1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
  7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.