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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.062. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
26.062.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Congedo di paternità)

  1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a quattro giorni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 208 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 358 milioni.