Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Incremento del Fondo rimpatri)
1. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 35 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 280 milioni.