Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(indennità in caso di violenza sulle donne)
1. L'indennità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è estesa alle lavoratrici autonome.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.
3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.