Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo Africa)
1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.