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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
23.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni.