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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.86. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
21.86.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate;
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».

I Relatori