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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.73. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.73.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurriculare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
  2. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica.
  3. La carta di cui al comma 2 è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1o gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza.
  4. La carta di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 5, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
  6. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.