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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.63. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.63.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Fondi per l'ampliamento del Reddito di Inclusione)

  1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

  Conseguentemente sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)

  1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 11:
    1) a decorrere dall'anno di imposta 2019, alla lettera b) le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro» e le lettere c) e d) sono soppresse;
    2) a decorrere dall'anno di imposta 2021, alle lettere b) ed e) le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;
   b) il comma 1-bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»;
   c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:
  «1-ter. Qualora la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-bis sia di importo superiore all'imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-bis, al netto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto o di conguaglio annuale da parte del sostituto di imposta».