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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.59. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.59.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».
  4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.

ident. 21.56.