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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.57. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.57.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
  «9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.