Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.