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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.096. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.096.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:
   a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;
   b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;
   c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;
   d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);
   e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;
   f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;
   g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;
   h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;
   i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;
   l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
   m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
   b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
   c) l'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

  4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.