Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.